Regolamento generale e didattico della Scuola Galileiana

emanato con Decreto Rettorale  n. 2310/2013


TITOLO I

 

Allievi

 

Art.1

(Posti della Scuola Galileiana)

 

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle risorse disponibili, propone per l’approvazione al Senato Accademico il numero dei posti della Scuola Galileiana da mettere a disposizione di ciascuna Classe per l’anno accademico successivo e ne approva il relativo bando di ammissione.

 

Gli allievi ammessi alla Scuola Galileiana passano agli anni successivi, secondo il disposto dell’art. 7. 

Lo studente iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che alla fine dei cinque anni abbia ottemperato ai doveri di studente galileiano, può approntare, con la supervisione e approvazione del Coordinatore di Classe, un piano di studi mirato per il sesto anno opzionale. Tale piano di studi dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo per l’approvazione finale.

 

Art.2

(Accesso alla Scuola Galileiana)

 

I posti di allievo vengono attribuiti mediante selezione per esami. La selezione è aperta ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.

 

Il Direttore con proprio provvedimento emana il bando di selezione, che è pubblicato nell’Albo dell’Università di Padova (nel seguito Università).

 

Sono ammessi alla selezione per i posti del primo anno della Scuola Galileiana gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea  triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università. 

Non potrà essere ammesso alla selezione chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto ventidue anni di età.

 

Le prove di selezione sono scritte e orali.

 

Il Consiglio Direttivo nell’approvare ai sensi dell’art.1 il bando di selezione, stabilisce le materie su cui verteranno le prove conformemente ai fini statutari della Scuola Galileiana. 

 Tali prove non potranno comunque essere inferiori a due prove scritte e una prova orale.

 

Art.3

(Commissioni giudicatrici)

 

Le commissioni giudicatrici delle selezioni di ammissione alla Scuola Galileiana, nonché i loro Presidenti, sono nominati ogni anno dal Direttore. 

Ciascuna commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra i professori e ricercatori confermati dell’Università di Padova o di altre Università e cultori delle relative aree disciplinari.

 

Art.4

(Prove e Graduatorie)

 

Per la valutazione delle prove scritte e orali della selezione ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci.

 

I criteri per il superamento delle prove di ammissione scritte e orali vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo ogni anno, e resi noti contestualmente alla pubblicazione del bando di selezione. 

Per lo svolgimento delle prove scritte, il Presidente di commissione può ricorrere alla collaborazione di altriprofessori e ricercatori dell’Università, da lui nominati, senza che questi facciano partedella commissione. 

Le commissioni giudicatrici possono svolgere una parte del loro compito articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le gradua­torie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.

 

La commissione, al termine delle prove orali, e tenuto conto del risultato delle prove scritte, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

 

Art.5

(Nomine)

 

Il Direttore approva le graduatorie delle selezioni e nomina i vincitori.

 

Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di selezione. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori il posto è attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei, secondo i termini prescritti dal bando di selezione.

 

I vincitori delle selezioni di ammissione devono comprovare l’iscrizione al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dell’Università.

 

Art.6

(Allievi stranieri e uditori non galileiani)

 

Possono essere ammessi alla Scuola Galileiana anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

 

Studenti e laureati di Università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del Coordinatore della Classe, gli insegnamenti della Scuola Galileiana, pur non essendone allievi.

 

Art.7

(Obblighi didattici degli allievi)

 

La Scuola Galileiana impartisce nel quinquennio almeno 360 ore di didattica interna frontale, equivalenti a 48 CFU. 

Gli allievi devono seguire sia gli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea triennale e magistrale o magistrale a ciclo unico a cui sono iscritti, che quelli impartiti dalla Scuola Galileiana.

 

Il piano degli studi di ciascun allievo presso la Scuola Galileiana dovrà essere approvato dal Direttore e dal Coordinatore della Classe di appartenenza entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

Gli allievi devono sostenere tutti gli esami degli insegnamenti universitari entro la data prevista da ciascun corso di studi, e quelli degli insegnamenti interni impartiti dalla Scuola Galileiana entro il 31 ottobre di ciascun anno. 

In tutti gli esami, sia interni che curricolari del Corso di Studio cui sono iscritti, gli allievi devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30, comprendendo nella media i voti, espressi in trentesimi, sia degli esami interni che curriculari. Ai fini della media le lodi non vengono computate.

 

Gli studenti galileiani hanno inoltre l’obbligo di ottenere la certificazione della conoscenza di una lingua straniera già alla fine del IV anno come condizione di passaggio al V, come specificato dall’art. 18 del presente regolamento.

 

Nel caso in cui gli allievi non adempiano agli obblighi sopraddetti, essi non ottengono la conferma del titolo di studente galileiano per l’anno accademico successivo né possono ottenere il diploma finale galileiano di cui all’art. 8.

 

Art.8

(Diploma galileiano)

 

 L’Università rilascia un diploma galileiano agli allievi che siano in regola con gli obblighi di cui al precedente articolo e che entro un anno dal conseguimento della laurea magistrale abbiano discusso una tesi scritta di argomento diverso da quello della tesi magistrale. 

La tesi galileiana equivale a 12 CFU. 

Le modalità dell’esame finale galileiano sono esposte nel successivo art. 18.

 

Art.9

(Diritti degli allievi)

 

Gli studenti galileiani usufruiscono per tutto l’anno accademico in corso, ad esclusione del mese di agosto, dell’alloggio e del vitto gratuiti e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

 

Art.10

(Attività autogestite e assemblea degli allievi)

 

La Scuola Galileiana favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero anche attraverso apposite forme di organizzazione rappresentative degli studenti secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo e disciplinate in apposito regolamento. 

L’Assemblea degli allievi della Scuola Galileiana si riunisce e funziona in base a quanto stabilito dal suo Regolamento interno, che dovrà essere comunicato per l’approvazione al Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO II

 

STRUTTURE DIDATTICHE - PERSONALE DOCENTE –

CALENDARIO ACCADEMICO

 

Art.11

(Strutture Didattiche)

 

I Coordinatori delle Classi della Scuola Galileiana coordinano l’attività didattica dei docenti e dei tutori impegnati nella Scuola e specificano gli obblighi didattici degli allievi.

 

Art.12

(Personale Docente e attività tutoriali extra-istituzionali)

 

Previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, la Scuola Galileiana può affidare insegnamenti ufficiali a docenti dell’Università i quali potranno così prestare tutta o parte della loro attività presso la scuola stessa. 

Il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana, su proposta del Coordinatore della Classe, può assegnare, tramite affidamento, l’insegnamento di un corso ad un docente dell’Università di Padova o di altra Università italiana oppure per contratto ad un qualsiasi studioso italiano o straniero.

 

Ognidocente della Scuola Galileiana può invitare professori, ricercatori dell’Università di Padova o di altre Università e studiosi esterni a tenere durante l’o­rario ufficiale dell’insegnamento, o in ore aggiuntive, lezioni su temi che egli ritenga perti­nenti agli argomenti che sono oggetto dell’insegnamento.

 

Il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana può assegnare, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, un affidamento di incarico didattico di Tutorato extraistituzionale ad un professore o ricercatore dell’Università o ad uno studioso italiano o straniero, su fondi della Scuola.

 

Docenti e tutori galileiani seguono le attività che gli studenti conducono, comprese quelle finalizzate alla prepara­zione della tesi di laurea e della dissertazione finale galileiana.

 

Art.13

(Calendario accademico)

 

L’inizio e la fine dell’anno accademico galileiano coincidono con l’inizio e la fine dell’anno accademico dell’Università.

 

 

TITOLO III

 

DOVERI DEGLI ALLIEVI

 

Art.14

(Osservanza)

 

L’ammissione alla Scuola Galileiana comporta l’impegno da parte dell’allievo a osservare tutte le norme dello Statuto dell’Università, dello Statuto della Scuola, del presente regolamento e di tutte le normative inerenti al funzionamento dell’Università.

 

 Art.15

(Piano di studi)

 

Gli allievi, entro il 31 ottobre di ogni anno, sono tenuti a sottoporre al Coordinatore e al Direttore, per la loro approvazione, il piano di studi, comprensivo degli insegnamenti in­terni ed esterni, per l’anno accademico corrente.

 

Art. 16

(Esami interni)

 

Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni, le esercitazioni e i labora­tori previsti dal proprio piano di studi di cui all’articolo 7.

 

L’accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti nell’ambito dei singoli insegnamenti interni potrà avvenire con un esame finale, ovvero durante lo svolgimento delle lezioni, sulla base di relazioni su temi concor­dati, discusse collegialmente. Nella valutazione complessiva si terrà conto anche del contributo che gli allievi avranno dato alla discussione.

Gli studenti potranno sostenere gli esami interni purché abbiano assistito ad almeno il 70% delle lezioni; nel caso prevedessero di perdere un numero maggiore di lezioni, perché durante l’anno accademico si recano all’estero per motivi di studio, dovranno presentare un piano di studi interno individuale, a completamento di quanto previsto dall’art. 7.

 

L’effettiva frequenza dello studente ad almeno il 70% delle lezioni verrà rilevata dal docente titolare dell’insegnamento interno.

 

In tutti gli esami, sia interni che curricolari del Corso di Studio cui sono iscritti, gli allievi, a norma dell’art.7, comma terzo del presente regolamento, devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30, comprendendo nella media i voti, espressi in trentesimi, sia degli esami interni che curriculari. Ai fini della media le lodi non vengono computate.

 

Gli esami sostenuti in più, che non facessero parte del piano di studi sia interno che curricolare dell’anno accademico di riferimento, non contribuiscono a formare la media generale, ma in essi non potrà essere conseguito un voto inferiore a 24 su 30. Per gli esami anticipati, le vo­tazioni vengono valutate per l’anno a cui si riferiscono.

 

Art.17

(Lingue straniere)

 

La lingua inglese è ritenuta lingua principale. Su richiesta dello studente, il Coordinatore della relativa Classe può autorizzare il cambio della lingua principale dall’inglese al francese, o tedesco o spagnolo. Per la lingua principale v’è l’obbligo di ottenere il livello B2 nelle abilità produttive (produzione orale e produzione scritta) e il livello C1 nelle abilità ricettive (comprensione orale e comprensione scritta), come condizione obbligatoria per il passaggio al 5° anno. Laddove la lingua principale fosse diversa dall’inglese, rimane comunque obbligatorio conseguire in inglese il livello B1 nelle abilità produttive e B2 nelle abilità ricettive. 

Il raggiungimento dei livelli di competenza linguistica sarà certificato dal Centro Linguistico di Ateneo. 

La Scuola Galileiana fornirà gli strumenti per l’apprendimento della lingua inglese e delle altre tre lingue di cui ai commi precedenti.

 

Art.18

(Esame finale e diploma galileiano)

 

Gli allievi sostengono, ai fini del conseguimento del diploma galileiano, un esame finale entro un anno solare dalla data nella quale hanno conseguito la laurea magistrale. Casi particolari dovranno essere vagliati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

 

L’esame finale consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un elaborato scritto su un tema di interesse scientifico  diverso da quello della tesi magistrale, proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Coordinatore della Classe.

 

L’elaborato dovrà essere seguito da un relatore interno o esterno alla Scuola Galileiana; il titolo e l’argomento della tesi galileiana e il suo relatore saranno approvati dal Coordinatore di Classe.

 

Per l’attribuzione della votazione relativa all’esame finale galileiano, la commissione dispone di un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 80 riservati alla valutazione della carriera galileiana e 20 alla qualità della tesi. La commissione può anche attribuire la lode.

 

La commissione è nominata dal Direttore e ne possono far parte, oltre al coordinatore della Classe di afferenza e al relatore della tesi galileiana,  anche docenti e ricercatori dell’Università di Padova o di altre università o enti di ricerca italiani o stranieri.

                                       

Art.19

(Attività di studio e ricerca fuori sede)

 

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola Galileiana.

 

Art.20

(Sospensione dell'attività didattica e della vita comunitaria)

 

Per motivate ragioni il Direttore può autorizzare l’allievo a differimenti o sospensioni dell’attività didattica per non più di una volta e fino a un anno. 

Chi si trovi nello stato previsto dal precedente comma, non usufruisce dei diritti di cui all’art.9 del presente regolamento nonché dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art.21

(Incompatibilità)

 

Gli allievi non possono assumere impegni che siano incompatibili con i loro doveri.

 

Art.22

(Disciplina)

 

Nei rapporti degli allievi tra di loro e tra essi e il personale della Scuola Galileiana non può in nes­sun caso venir meno il reciproco rispetto.

 

Le mancanze commesse dagli allievi sono sanzionate, sentiti gli interessati e il Coordinatore della Classe: 

a)   con l’ammonizione pronunciata dal Direttore;

b)   con l’ammonizione pronunciata dal Consiglio Direttivo;

c)   con l’allontanamento dalla Scuola Galileiana per tempo determinato;

d)   con l’espulsione dalla Scuola Galileiana.

 

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono disposte dal Direttore su deliberazione del Consiglio Direttivo. In casi di particolare gravità ed urgenza il Direttore può, di sua auto­rità, allontanare dalla Scuola Galileiana un allievo per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio Direttivo.

 

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola Galileiana di giovani minorenni, la Dire­zione ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.

 

Art.23

(Disciplina dei Collegi)

 

Gli allievi sono tenuti a seguire le norme previste dai regolamenti vigenti nelle residenze utilizzate dalla Scuola Galileiana.

 

Art.24

(Obbligo di residenza)

 

Durante l’anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico, gli allievi risiedono nelle residenze della Scuola Galileiana e frequentano le mense gestite dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

 

Agli allievi può essere concesso, per motivate ragioni, con deliberazione del Direttore, di risiedere fuori dalle residenze della Scuola Galileiana; essi sono comunque tenuti a partecipare alla vita comunitaria e all’atti­vità di studio e di ricerca all’interno delle strutture della Scuola Galileiana medesima.

 

Agli allievi può essere concesso, con provvedimento del Direttore, qualora non ostino motivi di natura finanziaria e organizzativa, di soggiornare nei Collegi della Scuola Galileiana durante i periodi di vacanza accademica.

 

Art.25

(Assenze)

 

        La presenza degli allievi in Collegio non è obbligatoria durante i fine settimana e i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico.


         Per assenze tra le 24 e le 72 ore, gli allievi devono informare dell’assenza il Direttore, il Coordinatore della Classe e la Segreteria della Scuola Galileiana. Nella comunicazione, che deve avvenire in forma scritta, devono anche dichiarare a quali attività didattiche interne mancheranno a causa dell'assenza.


        Per assenze superiori alle 72 ore, è necessario chiedere l'autorizzazione, motivandola adeguatamente, al Direttore e informare la Segreteria della Scuola Galileiana e il Coordinatore della Classe. Nella comunicazione, che deve avvenire in forma scritta, devono anche dichiarare a quali attività didattiche interne mancheranno a causa dell'assenza.

Dopo essersi consultato con il Coordinatore della Classe, il Direttore (o il Vicedirettore) farà avere all’interessato, entro 5 giorni, parere positivo o negativo. I limiti di tempo di queste assenze devono essere compatibili con gli obblighi didattici previsti nel presente regolamento.

 

Art.26

(Divieti)

 

 Per le norme comportamentali all'interno dei collegi della Scuola si rimanda al regolamento del collegio stesso.

 

E' vietato tenere con sé o nella camera materiale che possa costituire pericolo, portare nocumento alle persone o recare danno ai locali, agli impianti e agli arredi della Scuola Galileiana.

 

Nei locali della Scuola Galileiana la condotta di ogni allievo deve essere tale da non creare disturbo o disagio.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art.27

(Istituzione delle Classi)

 

       Le classi istituite all’entrata in vigore del presente regolamento sono la Classe di Scienze Morali e la Classe di Scienze Naturali. Il numero delle Classi potrà subire variazioni con delibera dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

 

Art.28

(Autonomia regolamentare)

 

I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative o statutarie dell’Università. Essi sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo cui spetta l’approvazione ed emanati con decreto del Rettore dell’Università.

  

Art.29

(Rapporti con l’esterno)

 

La Scuola Galileiana, in collaborazione con le Università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario.

 

La Scuola Galileiana stipula, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri, per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.

 

Art.30

(Entrata in vigore)

 

Il presente regolamento entra in vigore con la sua emanazione da parte del Rettore dell’Università, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e successiva approvazione del Senato Accademico dell’Università.  

 

Art.31

(Modifiche)

 

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e approvate secondo le modalità di cui al precedente art.30.

 

Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell’anno accademico successivo alla data di approvazione delle stesse, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

Download Regolamento_Versione stampabile

Regolamento generale e didattico della Scuola Galileiana

emanato con Decreto Rettorale  n. 2310/2013


TITOLO I

 

Allievi

 

Art.1

(Posti della Scuola Galileiana)

 

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle risorse disponibili, propone per l’approvazione al Senato Accademico il numero dei posti della Scuola Galileiana da mettere a disposizione di ciascuna Classe per l’anno accademico successivo e ne approva il relativo bando di ammissione.

 

Gli allievi ammessi alla Scuola Galileiana passano agli anni successivi, secondo il disposto dell’art. 7. 

Lo studente iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che alla fine dei cinque anni abbia ottemperato ai doveri di studente galileiano, può approntare, con la supervisione e approvazione del Coordinatore di Classe, un piano di studi mirato per il sesto anno opzionale. Tale piano di studi dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo per l’approvazione finale.

 

Art.2

(Accesso alla Scuola Galileiana)

 

I posti di allievo vengono attribuiti mediante selezione per esami. La selezione è aperta ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.

 

Il Direttore con proprio provvedimento emana il bando di selezione, che è pubblicato nell’Albo dell’Università di Padova (nel seguito Università).

 

Sono ammessi alla selezione per i posti del primo anno della Scuola Galileiana gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea  triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università. 

Non potrà essere ammesso alla selezione chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto ventidue anni di età.

 

Le prove di selezione sono scritte e orali.

 

Il Consiglio Direttivo nell’approvare ai sensi dell’art.1 il bando di selezione, stabilisce le materie su cui verteranno le prove conformemente ai fini statutari della Scuola Galileiana. 

 Tali prove non potranno comunque essere inferiori a due prove scritte e una prova orale.

 

Art.3

(Commissioni giudicatrici)

 

Le commissioni giudicatrici delle selezioni di ammissione alla Scuola Galileiana, nonché i loro Presidenti, sono nominati ogni anno dal Direttore. 

Ciascuna commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra i professori e ricercatori confermati dell’Università di Padova o di altre Università e cultori delle relative aree disciplinari.

 

Art.4

(Prove e Graduatorie)

 

Per la valutazione delle prove scritte e orali della selezione ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci.

 

I criteri per il superamento delle prove di ammissione scritte e orali vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo ogni anno, e resi noti contestualmente alla pubblicazione del bando di selezione. 

Per lo svolgimento delle prove scritte, il Presidente di commissione può ricorrere alla collaborazione di altriprofessori e ricercatori dell’Università, da lui nominati, senza che questi facciano partedella commissione. 

Le commissioni giudicatrici possono svolgere una parte del loro compito articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le gradua­torie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.

 

La commissione, al termine delle prove orali, e tenuto conto del risultato delle prove scritte, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

 

Art.5

(Nomine)

 

Il Direttore approva le graduatorie delle selezioni e nomina i vincitori.

 

Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di selezione. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori il posto è attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei, secondo i termini prescritti dal bando di selezione.

 

I vincitori delle selezioni di ammissione devono comprovare l’iscrizione al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dell’Università.

 

Art.6

(Allievi stranieri e uditori non galileiani)

 

Possono essere ammessi alla Scuola Galileiana anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

 

Studenti e laureati di Università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del Coordinatore della Classe, gli insegnamenti della Scuola Galileiana, pur non essendone allievi.

 

Art.7

(Obblighi didattici degli allievi)

 

La Scuola Galileiana impartisce nel quinquennio almeno 360 ore di didattica interna frontale, equivalenti a 48 CFU. 

Gli allievi devono seguire sia gli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea triennale e magistrale o magistrale a ciclo unico a cui sono iscritti, che quelli impartiti dalla Scuola Galileiana.

 

Il piano degli studi di ciascun allievo presso la Scuola Galileiana dovrà essere approvato dal Direttore e dal Coordinatore della Classe di appartenenza entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

Gli allievi devono sostenere tutti gli esami degli insegnamenti universitari entro la data prevista da ciascun corso di studi, e quelli degli insegnamenti interni impartiti dalla Scuola Galileiana entro il 31 ottobre di ciascun anno. 

In tutti gli esami, sia interni che curricolari del Corso di Studio cui sono iscritti, gli allievi devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30, comprendendo nella media i voti, espressi in trentesimi, sia degli esami interni che curriculari. Ai fini della media le lodi non vengono computate.

 

Gli studenti galileiani hanno inoltre l’obbligo di ottenere la certificazione della conoscenza di una lingua straniera già alla fine del IV anno come condizione di passaggio al V, come specificato dall’art. 18 del presente regolamento.

 

Nel caso in cui gli allievi non adempiano agli obblighi sopraddetti, essi non ottengono la conferma del titolo di studente galileiano per l’anno accademico successivo né possono ottenere il diploma finale galileiano di cui all’art. 8.

 

Art.8

(Diploma galileiano)

 

 L’Università rilascia un diploma galileiano agli allievi che siano in regola con gli obblighi di cui al precedente articolo e che entro un anno dal conseguimento della laurea magistrale abbiano discusso una tesi scritta di argomento diverso da quello della tesi magistrale. 

La tesi galileiana equivale a 12 CFU. 

Le modalità dell’esame finale galileiano sono esposte nel successivo art. 18.

 

Art.9

(Diritti degli allievi)

 

Gli studenti galileiani usufruiscono per tutto l’anno accademico in corso, ad esclusione del mese di agosto, dell’alloggio e del vitto gratuiti e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

 

Art.10

(Attività autogestite e assemblea degli allievi)

 

La Scuola Galileiana favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero anche attraverso apposite forme di organizzazione rappresentative degli studenti secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo e disciplinate in apposito regolamento. 

L’Assemblea degli allievi della Scuola Galileiana si riunisce e funziona in base a quanto stabilito dal suo Regolamento interno, che dovrà essere comunicato per l’approvazione al Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO II

 

STRUTTURE DIDATTICHE - PERSONALE DOCENTE –

CALENDARIO ACCADEMICO

 

Art.11

(Strutture Didattiche)

 

I Coordinatori delle Classi della Scuola Galileiana coordinano l’attività didattica dei docenti e dei tutori impegnati nella Scuola e specificano gli obblighi didattici degli allievi.

 

Art.12

(Personale Docente e attività tutoriali extra-istituzionali)

 

Previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, la Scuola Galileiana può affidare insegnamenti ufficiali a docenti dell’Università i quali potranno così prestare tutta o parte della loro attività presso la scuola stessa. 

Il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana, su proposta del Coordinatore della Classe, può assegnare, tramite affidamento, l’insegnamento di un corso ad un docente dell’Università di Padova o di altra Università italiana oppure per contratto ad un qualsiasi studioso italiano o straniero.

 

Ognidocente della Scuola Galileiana può invitare professori, ricercatori dell’Università di Padova o di altre Università e studiosi esterni a tenere durante l’o­rario ufficiale dell’insegnamento, o in ore aggiuntive, lezioni su temi che egli ritenga perti­nenti agli argomenti che sono oggetto dell’insegnamento.

 

Il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana può assegnare, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, un affidamento di incarico didattico di Tutorato extraistituzionale ad un professore o ricercatore dell’Università o ad uno studioso italiano o straniero, su fondi della Scuola.

 

Docenti e tutori galileiani seguono le attività che gli studenti conducono, comprese quelle finalizzate alla prepara­zione della tesi di laurea e della dissertazione finale galileiana.

 

Art.13

(Calendario accademico)

 

L’inizio e la fine dell’anno accademico galileiano coincidono con l’inizio e la fine dell’anno accademico dell’Università.

 

 

TITOLO III

 

DOVERI DEGLI ALLIEVI

 

Art.14

(Osservanza)

 

L’ammissione alla Scuola Galileiana comporta l’impegno da parte dell’allievo a osservare tutte le norme dello Statuto dell’Università, dello Statuto della Scuola, del presente regolamento e di tutte le normative inerenti al funzionamento dell’Università.

 

 Art.15

(Piano di studi)

 

Gli allievi, entro il 31 ottobre di ogni anno, sono tenuti a sottoporre al Coordinatore e al Direttore, per la loro approvazione, il piano di studi, comprensivo degli insegnamenti in­terni ed esterni, per l’anno accademico corrente.

 

Art. 16

(Esami interni)

 

Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni, le esercitazioni e i labora­tori previsti dal proprio piano di studi di cui all’articolo 7.

 

L’accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti nell’ambito dei singoli insegnamenti interni potrà avvenire con un esame finale, ovvero durante lo svolgimento delle lezioni, sulla base di relazioni su temi concor­dati, discusse collegialmente. Nella valutazione complessiva si terrà conto anche del contributo che gli allievi avranno dato alla discussione.

Gli studenti potranno sostenere gli esami interni purché abbiano assistito ad almeno il 70% delle lezioni; nel caso prevedessero di perdere un numero maggiore di lezioni, perché durante l’anno accademico si recano all’estero per motivi di studio, dovranno presentare un piano di studi interno individuale, a completamento di quanto previsto dall’art. 7.

 

L’effettiva frequenza dello studente ad almeno il 70% delle lezioni verrà rilevata dal docente titolare dell’insegnamento interno.

 

In tutti gli esami, sia interni che curricolari del Corso di Studio cui sono iscritti, gli allievi, a norma dell’art.7, comma terzo del presente regolamento, devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30, comprendendo nella media i voti, espressi in trentesimi, sia degli esami interni che curriculari. Ai fini della media le lodi non vengono computate.

 

Gli esami sostenuti in più, che non facessero parte del piano di studi sia interno che curricolare dell’anno accademico di riferimento, non contribuiscono a formare la media generale, ma in essi non potrà essere conseguito un voto inferiore a 24 su 30. Per gli esami anticipati, le vo­tazioni vengono valutate per l’anno a cui si riferiscono.

 

Art.17

(Lingue straniere)

 

La lingua inglese è ritenuta lingua principale. Su richiesta dello studente, il Coordinatore della relativa Classe può autorizzare il cambio della lingua principale dall’inglese al francese, o tedesco o spagnolo. Per la lingua principale v’è l’obbligo di ottenere il livello B2 nelle abilità produttive (produzione orale e produzione scritta) e il livello C1 nelle abilità ricettive (comprensione orale e comprensione scritta), come condizione obbligatoria per il passaggio al 5° anno. Laddove la lingua principale fosse diversa dall’inglese, rimane comunque obbligatorio conseguire in inglese il livello B1 nelle abilità produttive e B2 nelle abilità ricettive. 

Il raggiungimento dei livelli di competenza linguistica sarà certificato dal Centro Linguistico di Ateneo. 

La Scuola Galileiana fornirà gli strumenti per l’apprendimento della lingua inglese e delle altre tre lingue di cui ai commi precedenti.

 

Art.18

(Esame finale e diploma galileiano)

 

Gli allievi sostengono, ai fini del conseguimento del diploma galileiano, un esame finale entro un anno solare dalla data nella quale hanno conseguito la laurea magistrale. Casi particolari dovranno essere vagliati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

 

L’esame finale consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un elaborato scritto su un tema di interesse scientifico  diverso da quello della tesi magistrale, proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Coordinatore della Classe.

 

L’elaborato dovrà essere seguito da un relatore interno o esterno alla Scuola Galileiana; il titolo e l’argomento della tesi galileiana e il suo relatore saranno approvati dal Coordinatore di Classe.

 

Per l’attribuzione della votazione relativa all’esame finale galileiano, la commissione dispone di un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 80 riservati alla valutazione della carriera galileiana e 20 alla qualità della tesi. La commissione può anche attribuire la lode.

 

La commissione è nominata dal Direttore e ne possono far parte, oltre al coordinatore della Classe di afferenza e al relatore della tesi galileiana,  anche docenti e ricercatori dell’Università di Padova o di altre università o enti di ricerca italiani o stranieri.

                                       

Art.19

(Attività di studio e ricerca fuori sede)

 

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola Galileiana.

 

Art.20

(Sospensione dell'attività didattica e della vita comunitaria)

 

Per motivate ragioni il Direttore può autorizzare l’allievo a differimenti o sospensioni dell’attività didattica per non più di una volta e fino a un anno. 

Chi si trovi nello stato previsto dal precedente comma, non usufruisce dei diritti di cui all’art.9 del presente regolamento nonché dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art.21

(Incompatibilità)

 

Gli allievi non possono assumere impegni che siano incompatibili con i loro doveri.

 

Art.22

(Disciplina)

 

Nei rapporti degli allievi tra di loro e tra essi e il personale della Scuola Galileiana non può in nes­sun caso venir meno il reciproco rispetto.

 

Le mancanze commesse dagli allievi sono sanzionate, sentiti gli interessati e il Coordinatore della Classe: 

a)   con l’ammonizione pronunciata dal Direttore;

b)   con l’ammonizione pronunciata dal Consiglio Direttivo;

c)   con l’allontanamento dalla Scuola Galileiana per tempo determinato;

d)   con l’espulsione dalla Scuola Galileiana.

 

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono disposte dal Direttore su deliberazione del Consiglio Direttivo. In casi di particolare gravità ed urgenza il Direttore può, di sua auto­rità, allontanare dalla Scuola Galileiana un allievo per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio Direttivo.

 

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola Galileiana di giovani minorenni, la Dire­zione ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.

 

Art.23

(Disciplina dei Collegi)

 

Gli allievi sono tenuti a seguire le norme previste dai regolamenti vigenti nelle residenze utilizzate dalla Scuola Galileiana.

 

Art.24

(Obbligo di residenza)

 

Durante l’anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico, gli allievi risiedono nelle residenze della Scuola Galileiana e frequentano le mense gestite dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

 

Agli allievi può essere concesso, per motivate ragioni, con deliberazione del Direttore, di risiedere fuori dalle residenze della Scuola Galileiana; essi sono comunque tenuti a partecipare alla vita comunitaria e all’atti­vità di studio e di ricerca all’interno delle strutture della Scuola Galileiana medesima.

 

Agli allievi può essere concesso, con provvedimento del Direttore, qualora non ostino motivi di natura finanziaria e organizzativa, di soggiornare nei Collegi della Scuola Galileiana durante i periodi di vacanza accademica.

 

Art.25

(Assenze)

 

        La presenza degli allievi in Collegio non è obbligatoria durante i fine settimana e i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico.


         Per assenze tra le 24 e le 72 ore, gli allievi devono informare dell’assenza il Direttore, il Coordinatore della Classe e la Segreteria della Scuola Galileiana. Nella comunicazione, che deve avvenire in forma scritta, devono anche dichiarare a quali attività didattiche interne mancheranno a causa dell'assenza.


        Per assenze superiori alle 72 ore, è necessario chiedere l'autorizzazione, motivandola adeguatamente, al Direttore e informare la Segreteria della Scuola Galileiana e il Coordinatore della Classe. Nella comunicazione, che deve avvenire in forma scritta, devono anche dichiarare a quali attività didattiche interne mancheranno a causa dell'assenza.

Dopo essersi consultato con il Coordinatore della Classe, il Direttore (o il Vicedirettore) farà avere all’interessato, entro 5 giorni, parere positivo o negativo. I limiti di tempo di queste assenze devono essere compatibili con gli obblighi didattici previsti nel presente regolamento.

 

Art.26

(Divieti)

 

 Per le norme comportamentali all'interno dei collegi della Scuola si rimanda al regolamento del collegio stesso.

 

E' vietato tenere con sé o nella camera materiale che possa costituire pericolo, portare nocumento alle persone o recare danno ai locali, agli impianti e agli arredi della Scuola Galileiana.

 

Nei locali della Scuola Galileiana la condotta di ogni allievo deve essere tale da non creare disturbo o disagio.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art.27

(Istituzione delle Classi)

 

       Le classi istituite all’entrata in vigore del presente regolamento sono la Classe di Scienze Morali e la Classe di Scienze Naturali. Il numero delle Classi potrà subire variazioni con delibera dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

 

Art.28

(Autonomia regolamentare)

 

I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative o statutarie dell’Università. Essi sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo cui spetta l’approvazione ed emanati con decreto del Rettore dell’Università.

  

Art.29

(Rapporti con l’esterno)

 

La Scuola Galileiana, in collaborazione con le Università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario.

 

La Scuola Galileiana stipula, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri, per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.

 

Art.30

(Entrata in vigore)

 

Il presente regolamento entra in vigore con la sua emanazione da parte del Rettore dell’Università, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e successiva approvazione del Senato Accademico dell’Università.  

 

Art.31

(Modifiche)

 

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e approvate secondo le modalità di cui al precedente art.30.

 

Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell’anno accademico successivo alla data di approvazione delle stesse, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

Download Regolamento_Versione stampabile